Risarcimento Danni per Negligenza Medica: Cos’è, Quando si può Ottenere e Cosa Fare

Episodi di malasanità: è possibile ottenere un risarcimento danni? Se sei stato vittima di un episodio di malasanità in cui per negligenza del medico hai subito un danno puoi rivolerti su di esso e ottenere un risarcimento danni. Il medico, infatti, in queste circostanze è punibile penalmente qualora ne venisse riconosciuta la responsabilità.

Negligenza medica: cos’è?

Per negligenza medica si intende l‘azione colposa o dolosa (causato con dolo, con intenzione) di un medico la quale causa danni al paziente. Generalmente, i casi di azioni dolose si registrano in minore quantità rispetto ai casi di azioni colpose definibile come errore medico. Per parlare di errore, dunque, è necessario che il medico somministri una cura sbagliata la quale comporti un danno al paziente, peggiorandone la salute. Inoltre, rientrano negli errori medici anche tutte le azioni commesse durante interventi che non consentono il normale processo di guarigione. Rientrano nei casi in cui è possibile richiedere un risarcimento danni per negligenza medica:

  • danni conseguenti a interventi chirurgici eseguiti con negligenza;
  • danni dovuti dalla cattiva o sbagliata gestione delle cure post operatorie;
  • danni dovuti ad una diagnosi sbagliata o emersa con importante ritardo il quale ha compromesso le condizioni di salute del paziente;
  • danni dovuti dalla decisione del medico di non proseguire/compiere i giusti accertamenti i quali avrebbero evidenziato in tempi consoni le condizioni critiche del paziente.

Quando e come ottenere un Risarcimento Danni

Nel 2017 è stata promulgata una legge che chiarisce le modalità attraverso cui è possibile richiedere un risarcimento danni una volta constata la responsabilità del medico. La legge indica come destinatario della richiesta di risarcimento la struttura presso cui il paziente ha ricevuto la prestazione medica. Ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, infatti, la struttura sanitaria risponde al paziente nei termini di responsabilità contrattuale, ossia, l’errore medico si traduce in inadempienza contrattuale dimostrabile dal paziente attraverso i documenti che ne attestano il fatto che esso si sia rivolto alla struttura in questione e dunque abbia stipulato con quest’ultima un contratto. Il paziente dovrà unicamente dimostrare di avere subito un danno a seguito della prestazione ricevuta nella struttura. Questo vale anche per le prestazioni svolte da un medico che esercita nell’ambito della libera professione intramuraria.

In questo caso, la responsabilità dell’accaduto viene riversata sull’intera struttura, sia essa privata o pubblica. È possibile, altresì, far ricadere la responsabilità dell’errore direttamente sul medico ad eccezione dei casi in cui la prestazione sia stata svolta all’interno dei vincoli contrattuali. In questo caso, è definita extracontrattuale e il paziente dovrà dimostrare che l’errore sia stato commesso dall’individuo. Infine, il Codice delle Assicurazioni stabilisce, agli articoli 138 e 139, attraverso specifiche tabelle, la somma che la struttura dovrà riconoscere al paziente vittima di errori medici. Il paziente, per far valere il suo diritto e richiedere il risarcimento malasanità che gli spetta, dovrà raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso e richiedere la cartella clinica alla struttura. Successivamente dovrà rivolgersi ad un medico legale che accerterà, attraverso una perizia tecnica, l’errore e ad un legale che si occuperà della richiesta di risarcimento nel caso in cui il medico legale abbia riscontrato l’effettivo danno.

Negligenza Medica
Negligenza Medica

Dal momento in cui la struttura avrà ricevuto la richiesta di risarcimento per negligenza medica, accompagnata dalle necessarie documentazioni, aprirà il sinistro attraverso la compagnia assicurativa. Il paziente, inoltre, per legge, ha la possibilità di rivolgersi direttamente ad essa. La legge, infatti, obbliga le strutture sanitarie ad avere una copertura assicurativa e a rendere pubblici:

  • la compagnia assicurativa a cui si rivolgono,
  •  le polizze,
  • le clausole contrattuali (definite tramite decreto ministeriale con retroattività decennale).

L’assicurazione, attraverso i propri medici legali, provvederà ad accertare l’errore medico e il conseguente danno. Nel caso in cui non venga riscontrato non verrà disposto alcun risarcimento. La legge, infine, determina un tentativo obbligatorio di conciliazione, in assenza del quale, il giudice non potrà procedere con la causa. Nel caso in cui il medico sia responsabile penalmente di lesioni o omicidio colposo si applicheranno le pene previste dal codice penale agli articoli 589 e 590.

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